Art. 25 – Codice penale – Arresto

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali , con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento , avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15438/2024

In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).

Cass. pen. n. 9184/1975

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 c.p., con riferimento all'art. 3 Cost., è manifestamente infondata, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. può ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze obiettive, la norma determina non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio, e che siffatte situazioni non si possono verificare qualora il legislatore stabilisca minimi edittali delle pene al di sotto dei quali, nei confronti di tutti, è vietato di scendere da parte del giudice, ancorché concorrano eventuali circostanze attenuanti.