Art. 26 – Codice penale – Ammenda

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4718/1999

Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dall'1 gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all'art. 51, comma 2, del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro).

Cass. pen. n. 7317/1994

Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all'art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo - come nella specie per la contravvenzione prevista dall'art. 677, primo comma, c.p. - occorre fare riferimento al disposto dell'art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell'ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila.