14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7317 del 23 giugno 1994
Testo massima n. 1
Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all’art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo – come nella specie per la contravvenzione prevista dall’art. 677, primo comma, c.p. – occorre fare riferimento al disposto dell’art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell’ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. Pertanto, in tal caso, la somma da pagare deve essere pari alla terza parte del detto importo di lire due milioni, cioè lire seicentosessantaseimila.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]