14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 168 del 28 aprile 1994
Testo massima n. 1
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, l’art. 17 del codice penale, nella parte in cui non esclude l’applicabilità della pena dell’ergastolo nei riguardi dei minorenni.
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Testo massima n. 1
È costituzionalmente illegittimo, l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso art. 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell’ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato art. 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all’art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell’ergastolo.
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