12 Mag Art. 255 — Sequestro presso banche
1. L’autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato [ 60, 61 ] o non siano iscritti al suo nome .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 20854/2005
Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. [Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto «blocco» delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell’interessato].
Cass. pen. n. 3272/1998
Qualora si colleghi un provvedimento di sequestro all’ipotesi di reati fiscali, le provviste di danaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerati il quantum di imposta non versata all’erario.
Cass. pen. n. 3090/1995
Il decreto con il quale il pubblico ministero richiede ad una banca la consegna di documentazione relativa a libretti di portatore ed a rapporti bancari connessi nonché la disposta estrazione di copie autentiche da detta documentazione con restituzione degli originali, non possono considerarsi provvedimenti abnormi. Tale attività invero trova il suo presupposto normativo negli artt. 248, comma 2, 255, 258 c.p.p.; avverso la stessa d’altro canto la parte potrà far valere le proprie ragioni difensive nella fase di acquisizione dei documenti al processo rappresentando quei vizi comportanti eventuali nullità o inutilizzabilità delle prove.
Cass. pen. n. 1009/1994
Non è consentita declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro pur non proposta entro il decimo giorno dall’esecuzione del sequestro stesso quando l’istante abbia offerto la prova di avere conosciuto il provvedimento coercitivo da non oltre 10 giorni. [Decisione relativa a fattispecie in cui gli istanti al momento del sequestro probatorio presso una Banca si trovavano agli arresti domiciliari ed ebbero notizia del sequestro solo con la comunicazione loro effettuata dai legali dell’avviso di deposito ex art. 366 c.p.p.].
Cass. pen. n. 3872/1993
È inammissibile l’istanza di riesame del sequestro di titoli presentata dal creditore pignoratizio [nella specie, una banca] oltre il decimo giorno dalla data in cui egli sia venuto a conoscenza del provvedimento cautelare, a nulla rilevando che quest’ultimo risulti eseguito mediante intimazione al proprietario dei titoli e non con il fermo diretto di essi presso il creditore, che può, all’occorrenza, far valere la mancata annotazione del sequestro sui titoli stessi ai fini dell’opponibilità del credito pignoratizio alle ragioni poste a base del sequestro.
Cass. pen. n. 3272/1992
In tema di sequestro presso banche, la possibilità che il medesimo abbia ad oggetto cose non appartenenti all’imputato o non iscritte a suo nome [v. art. 255 c.p.p.] esclude che il provvedimento che lo dispone debba essere preceduto dall’informazione di garanzia a coloro ai quali risultano appartenere le cose sottoposte a sequestro.
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