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Art. 256 bis — Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza

Art. 256 bis — Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza

devono consegnare immediatamente all’autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto , e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza di un segreto di Stato [ 202, 129 ].

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro [ 253 ].

5. Si applica la disposizione dell’articolo 204.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 31735/2014

Il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare l’accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, impone che l’ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell’art. 256 cod. proc. pen., e l’eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della “res” da sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell’accertamento della notizia di reato. [Fattispecie relativa ad un procedimento contro ignoti per il reato di cui all’art. 326 cod. pen. in relazione alla divulgazione della notizia di riunioni tenutesi presso la D.N.A., in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di “computer”, “pen drive”, DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati “D.N.A.”, anch’essi detenuti dal medesimo professionista].

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Cass. pen. n. 144/1997

In assenza di formale opposizione del segreto d’ufficio o professionale alla richiesta di esibizione di documentazione ai sensi dell’art. 256 comma primo c.p.p., nulla impedisce all’autorità giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione sulla base della norma generale di cui all’art. 253, comma primo c.p.p. e non dell’art. 256, comma secondo stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto cui vi sia stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l’autorità giudiziaria procedente abbia motivo di dubitare.

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Cass. pen. n. 1692/1994

L’obbligo di esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. ed il sequestro conseguente alla mancata esibizione non costituiscono fattispecie equivalenti per cui l’istanza di riesame, prevista dall’art. 257 c.p.p. per il sequestro, anche in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è consentita per il decreto di esibizione.

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Cass. pen. n. 2941/1994

Il decreto contenente l’ordine di esibizione di atti e documenti, previsto dall’art. 256 c.p.p., pur assimilabile per il suo effetto acquisitivo, al provvedimento di sequestro, si differenzia da questo per la mancanza di carattere autoritativo. Contro suddetto decreto non può essere, quindi, proposta istanza di riesame, in ragione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

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