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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1692 del 1 settembre 1994

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1692 del 1 settembre 1994

Testo massima n. 1

L’obbligo di esibizione di cui all’art. 256 c.p.p. ed il sequestro conseguente alla mancata esibizione non costituiscono fattispecie equivalenti per cui l’istanza di riesame, prevista dall’art. 257 c.p.p. per il sequestro, anche in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è consentita per il decreto di esibizione.

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