14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3272 del 16 ottobre 1992
Posted at 15:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di sequestro presso banche, la possibilità che il medesimo abbia ad oggetto cose non appartenenti all’imputato o non iscritte a suo nome [ v. art. 255 c.p.p. ] esclude che il provvedimento che lo dispone debba essere preceduto dall’informazione di garanzia a coloro ai quali risultano appartenere le cose sottoposte a sequestro.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]