14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20854 del 3 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. [ Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto «blocco» delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell’interessato ].
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Testo massima n. 2
Il decreto del pubblico ministero con il quale venga disposto il c.d. «blocco» di una cassetta di sicurezza, quando non abbia le finalità esclusivamente conoscitive proprie di un tale provvedimento, ma si caratterizzi per la produzione di effetti sostanzialmente ablativi del contenuto di detta cassetta, assume di fatto le caratteristiche di un vero e proprio decreto di perquisizione e deve essere pertanto motivato, a pena di nullità. [ Mass. redaz. ].
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