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Art. 248 — Richiesta di consegna

Art. 248 — Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini .

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [ 253 ] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati [ 370 ] possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici . In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20854/2005

Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. [Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto «blocco» delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell’interessato].

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Cass. pen. n. 35087/2003

Non è impugnabile con richiesta di riesame l’ordine emesso dal P.M. ai sensi dell’art. 248, secondo comma, c.p.p. di esibizione presso banche di documentazione, con estrazione di copia e restituzione degli originali, in quanto l’acquisizione di documenti in copia non costituisce un’ipotesi di sequestro, essendo priva dell’effetto ablativo proprio di quest’ultimo.

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Cass. pen. n. 13484/1999

Sia l’invito ad esibire previsto dall’art. 335 c.p.p. del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall’art. 248 c.p.p. 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un «sequestro consensuale» ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di «sequestro consensuale», si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all’art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.

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Cass. pen. n. 2911/1996

Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice, benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, quando abbia finalità solo conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. [Nella specie la S.C. ha osservato che questa era la portata e la finalità del provvedimento del P.M. ex art. 248 c.p.p. e, comunque, di fatto nessun sequestro fu operato, così rigettando il ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto il provvedimento del P.M. non si era limitato alla richiesta di documentazione bancaria, ma aveva disposto il blocco delle cassette di sicurezza, comportando sul piano sostanziale un vero e proprio sequestro].

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Cass. pen. n. 3090/1995

Il decreto con il quale il pubblico ministero richiede ad una banca la consegna di documentazione relativa a libretti di portatore ed a rapporti bancari connessi nonché la disposta estrazione di copie autentiche da detta documentazione con restituzione degli originali, non possono considerarsi provvedimenti abnormi. Tale attività invero trova il suo presupposto normativo negli artt. 248, comma 2, 255, 258 c.p.p.; avverso la stessa d’altro canto la parte potrà far valere le proprie ragioni difensive nella fase di acquisizione dei documenti al processo rappresentando quei vizi comportanti eventuali nullità o inutilizzabilità delle prove.

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