Art. 249 – Codice di procedura penale – Perquisizioni personali

1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 8411/2004

È illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che disponga l'ispezione e la perquisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allorché non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di fatto che non consenta l'accertamento con strumenti di controllo alternativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del detenuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ordinaria perquisizione personale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale "ex" art. 41-bis ord. pen. (L. 26 luglio 1975 n. 354) e quindi già sottoposto a particolari limitazioni e a permanenti forme di controllo, fosse congrua alle finalità di sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le videoconferenze e che, per contro, fossero gravose e vessatorie le modalità di esecuzione con denudamento senza flessioni, peraltro ripetuto più volte nel corso della stessa giornata).

Cass. pen. n. 6007/1991

La circostanza che un provvedimento di perquisizione preveda la possibilità di perquisire anche le persone che sono presenti all'espletamento dell'atto o quelle che sopraggiungano nel corso dello stesso non trasforma i terzi estranei alle indagini, e di cui si ignora la stessa esistenza, in persone indagate.