12 Mag Art. 249 — Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 6007/1991
La circostanza che un provvedimento di perquisizione preveda la possibilità di perquisire anche le persone che sono presenti all’espletamento dell’atto o quelle che sopraggiungano nel corso dello stesso non trasforma i terzi estranei alle indagini, e di cui si ignora la stessa esistenza, in persone indagate.
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