Art. 120 – Codice di procedura penale – Testimoni ad atti del procedimento
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [196, 245, 249, 250]:
a) i minori degli anni quattordici [497] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 23979/2008
Il minore degli anni quattordici può essere sentito, a norma dell'art. 196 cod.proc.pen., in qualità di testimone in ordine ai fatti del procedimento penale, dovendosi applicare il divieto previsto dall'art. 120 cod.proc.pen. solo alla testimonianza ad atti del procedimento. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 5 Luglio 2005).