12 Mag Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento
Posted at 15:45h
in Codice procedura penale
1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [ 196, 245, 249, 250 ]:
- a] i minori degli anni quattordici [ 497 ] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
- b] le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
- a] i minori degli anni quattordici [ 497 ] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
- b] le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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