12 Mag Art. 250 — Perquisizioni locali
1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci .
3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato [ 253 ]. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [ 103, 131, 378 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3513/1997
In tema di mezzi di ricerca della prova, una volta che sia stata legittimamente disposta dal giudice ovvero dal pubblico ministero la perquisizione locale, la riservatezza dell’indagato subisce una compressione che include necessariamente, anche in assenza di espressa indicazione nel provvedimento del magistrato, il sacrificio derivante dalla documentazione fotografica delle operazioni esecutive e dei luoghi in cui esse si sono svolte; l’esecuzione della perquisizione, infatti, implica e comprende per definizione l’attività di ispezione e di documentazione, e la fotografia, mezzo tecnico idoneo a fissare ed a prolungare la visione, altro non è che una modalità in cui può atteggiarsi la doverosa descrizione dei luoghi perquisiti.
Cass. pen. n. 2793/1995
In tema di perquisizione domiciliare, il fatto che la persona nei confronti della quale la stessa deve essere eseguita sia assente, eventualmente perché detenuta, e abbia già nominato un difensore di fiducia, non assume alcun rilievo ai fini dell’obbligatorietà dell’avviso al difensore nominato quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso.
Cass. pen. n. 3893/1995
La particolare facoltà di perquisizione locale stabilita dall’art. 33, L. 7 gennaio 1929, n. 4 [Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie] — e la cui vigenza è espressamente prevista dall’art. 225 att. c.p.p. — è ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale.
Cass. pen. n. 2001/1995
L’avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto ove la perquisizione sia effettuata dall’autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi «senza diritto di essere preventivamente avvisato».
Cass. pen. n. 5153/1995
Ai fini della perquisizione locale di cui all’art. 247, comma 1, seconda parte, c.p.p., non è necessario che il luogo venga indicato con esatta specificazione di città, via, numero civico, ecc., essendo sufficiente che vengano forniti elementi tali da consentire di delimitare con esattezza l’ambito «locale» nel quale dovrà essere eseguita la perquisizione stessa, non rilevando, in contrario, che tale ambito debba essere ricercato dalla polizia giudiziaria sulla base di precisi riferimenti contenuti nel relativo decreto. [Fattispecie relativa al sequestro di documenti, nella quale il ricorrente, indagato per bancarotta preferenziale, si era doluto per la indeterminatezza del decreto di perquisizione, laddove si limitava a riferirsi ai luoghi che erano «di fatto» nella disponibilità dell’indagato].
Cass. pen. n. 9954/1992
Il tenore dell’art. 250, comma primo, c.p.p. lascia chiaramente intendere che la presenza dell’imputato alla perquisizione locale non è obbligatoria, sicché l’ufficiale di P.G. delegato a compiere l’atto non è tenuto ad assicurare la presenza dell’imputato medesimo che, trovandosi sul posto in stato di arresto, non gliene faccia espressa richiesta. Nè si verifica alcuna nullità qualora il decreto di perquisizione venga consegnato all’imputato senza traduzione nella sua lingua: l’art. 143 c.p.p., infatti, si limita a prevedere, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, il diritto di farsi assistere da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa nel momento in cui gli viene formulata, o di poter seguire il compimento di atti nei quali la sua partecipazione è prevista come obbligatoria, né può desumersi dagli artt. 169, comma terzo, stesso codice e 63 D.L.G. 28 luglio 1989, n. 271 [norme di attuazione] un dovere generale di traduzione degli atti scritti da notificare all’imputato che non conosce la lingua italiana.
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