14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3513 del 12 giugno 1997
Testo massima n. 1
Il processo verbale è nullo qualora non vi sia almeno in sigla la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha compilato, e non quando il nome e cognome di questo non risultino in alcuna parte del verbale medesimo; ed è irrilevante che attraverso detta sigla non possa individuarsi il nome del sottoscrittore, salvo che si contesti con una precisa accusa di falsità l’effettiva partecipazione del pubblico ufficiale all’atto documentato. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insussistente la nullità del verbale di una perquisizione, denunciata sotto il profilo che in esso mancava l’indicazione nominativa degli agenti operanti, dei quali non era peraltro possibile rilevare immediatamente le generalità per la indecifrabilità delle sottoscrizioni apposte in calce all’atto, ed ha rilevato altresì come da ciò non derivasse incertezza assoluta sulle persone intervenute, alla cui identificazione poteva risalirsi aliunde, anche attraverso gli atti del reparto di appartenenza degli operatori stessi ].
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Testo massima n. 2
In tema di garanzie di libertà del difensore, l’autorizzazione del giudice prevista dal quarto comma dell’art. 103 c.p.p. costituisce una deroga alla disciplina ordinaria relativa al compimento di perquisizioni e sequestri nel corso delle indagini preliminari; tuttavia, una volta che detta autorizzazione sia intervenuta, il pubblico ministero rimane dominus delle indagini, sicché egli può dar corso o meno al compimento dell’atto investigativo o comunque scegliere i tempi della sua esecuzione sulla base di proprie valutazioni discrezionali vincolate esclusivamente dal fine cui devono essere orientate [ art. 358 c.p.p. ]. Ne deriva che la perquisizione presso lo studio di un difensore non deve necessariamente essere eseguita senza soluzione di continuità, dovendosi viceversa ritenere che il pubblico ministero sia legittimato, ove ne ravvisi la necessità o solamente l’opportunità, a completare le operazioni anche in tempi diversi, senza che ciò comporti l’obbligo di munirsi di nuova autorizzazione per ogni accesso, sempre che l’attività di ricerca si svolga nello stesso luogo e con riferimento al medesimo indagato ed alle medesime imputazioni indicate nel decreto del Gip.
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