12 Mag Art. 378 — Poteri coercitivi del pubblico ministero
Posted at 15:51h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo V – Attività del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero ha, nell’esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell’articolo 131.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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