12 Mag Art. 379 — Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278 [ 4 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 696/2000
In ragione del rinvio all’art. 278 c.p.p. contenuto nell’art. 379 c.p.p., ai fini dell’applicazione delle norme sull’arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell’autonomia del reato tentato, che non è consentito l’arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell’art. 56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
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