12 Mag Art. 119 — Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l’autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [ 144 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 10394/1992
Il disposto di cui all’art. 143 c.p.p. si riferisce esclusivamente a coloro che parlano una lingua diversa da quella italiana e non sono in grado di comprendere tale lingua e di esprimersi in essa. In tale categoria di soggetti non rientrano i sordomuti, per i quali opera la specifica disciplina di cui all’art. 119 c.p.p., in base alla quale deve escludersi la necessità della nomina di un interprete all’infuori dei casi previsti dal comma secondo del medesimo articolo [incapacità del sordomuto di leggere o scrivere].
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