Art. 144 – Codice di procedura penale – Incapacità e incompatibilità dell’interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; 30 e 35 c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [199-215 c.p.] o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 359, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23021/2017

In tema di indagini preliminari, può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento della funzione di interprete colui che sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità. (Fattispecie nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro).

Cass. pen. n. 17905/2015

La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate).

Cass. pen. n. 3055/2013

Non sussiste alcuna incompatibilità a testimoniare per l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia precedentemente partecipato all'assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne vittima di reati sessuali, atteso che tale soggetto non è qualificabile come "ausiliario".

Cass. pen. n. 18268/2011

Sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate a norma dell'art. 268, comma 7, c.p.c.

Cass. pen. n. 3602/2008

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa dell'incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.

Cass. pen. n. 35696/2006

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare.

Cass. pen. n. 43236/2001

Non sussiste incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di testimone da parte di soggetto che abbia prestato, nello stesso procedimento, quello di interprete, non essendo una tale incompatibilità ricompresa tra quelle previste dall'art. 197 c.p.p. e non potendosi applicare, per analogia (essendo questa da escludere in considerazione del carattere eccezionale delle norme che limitano la generale capacità a testimoniare prevista dalla legge) il disposto di cui all'art. 144, comma 1, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete.