14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2911 del 1 ottobre 1996
Testo massima n. 1
Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice, benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, quando abbia finalità solo conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. [ Nella specie la S.C. ha osservato che questa era la portata e la finalità del provvedimento del P.M. ex art. 248 c.p.p. e, comunque, di fatto nessun sequestro fu operato, così rigettando il ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto il provvedimento del P.M. non si era limitato alla richiesta di documentazione bancaria, ma aveva disposto il blocco delle cassette di sicurezza, comportando sul piano sostanziale un vero e proprio sequestro ].
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