Art. 154 – Codice di procedura penale – Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153 bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344 bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è eseguita, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto [157].
3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 6232/2010
È valida la notificazione a mezzo fax dell'avviso della richiesta di archiviazione effettuata al difensore della persona offesa quale domiciliatario "ex lege" della stessa. (Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15/02/2010).
Cass. pen. n. 24062/2010
Non dà luogo a nullità l'omessa notifica di un atto al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa, domiciliatario ex legge ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., ove l'atto medesimo sia notificato a mani proprie di quest'ultima. (Nella specie si trattava dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione). (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Ascoli Piceno, 05 gennaio 009).
Cass. pen. n. 6725/2005
In tema di notificazione degli atti, è legittima la procedura prevista dall'art. 154 c.p.p. (nella specie: notifica alla persona offesa) quando quest'ultima sia domiciliata in un Paese straniero e abbia omesso di eleggere domicilio nello Stato, non applicandosi in tale ipotesi, le norme di cui agli artt. 727 e ss. del codice di rito in materia di rogatorie all'estero.
Cass. pen. n. 3843/1994
Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile deve, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., essere notificato alla costituita parte civile presso il difensore munito di procura speciale, idonea a conferirgli la rappresentanza in giudizio, come disposto dall'art. 154, comma 4, c.p.p., a nulla rilevando che il detto decreto sia stato notificato personalmente alla parte quale danneggiata dal reato.
Cass. pen. n. 351/1993
L'art. 100, quinto comma c.p.p. individua presso il difensore il domicilio legale delle parti private diverse dall'imputato, che stanno in giudizio col ministero del difensore (cosiddetto domicilio legale delle parti «complesse»). L'art. 33 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271 indica, poi, nel difensore eventualmente nominato dalla persona offesa dal reato un domiciliatario ex lege: la parte offesa è, cioè, presente di persona nel processo, pur avendo la facoltà di nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuitigli (art. 101 c.p.p.). In mancanza di nomina, le notifiche alla persona offesa sono eseguite ai sensi degli artt. 154 (in relazione all'art. 157) e 155 c.p.p.