Avvocato.it

Art. 295 — Verbale di vane ricerche

Art. 295 — Verbale di vane ricerche

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza [ 292 ].

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall’articolo 296, lo stato di latitanza .

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’articolo 51 comma 3-bis nonché dall’articolo 407, comma 2, lettera a], n. 4 .

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 18822/2014

Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 295 c.p.p. – pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l’impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell’imputato e la volontaria sottrazione di quest’ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti – non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all’estero quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 169, comma quarto, dello stesso codice.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 6679/2012

L’emissione del decreto di latitanza deve essere preceduto, qualora esistano elementi investigativi circostanziati, dallo svolgimento di ricerche per rintracciare il ricercato all’estero, nonché dall’accertamento degli elementi fattuali per ritenere effettiva la sua volontà di sottrarsi al processo o alla cattura.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5932/2012

Non sussiste la nullità del decreto di latitanza qualora le ricerche dell’imputato straniero senza fissa dimora siano state eseguite nel luogo dell’ultima dimora conosciuta, considerato che l’art. 295 cod. proc. pen. non prevede, ai fini dell’esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è vincolata all’osservanza dei criteri dettati dall’art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità, fermo restando che il giudizio sulla idoneità delle ricerche svolte compete al giudice chiamato ad emettere il decreto di latitanza. Ne consegue che, proprio in virtù della libertà di scelta nell’individuazione dei luoghi in cui ricercare l’imputato [o l’indagato], non può essere certamente censurato, neppure sotto il profilo logico, il tentativo di ottenere notizie sul suo conto nel luogo in cui da ultimo abbia abitato. Inoltre, in tal caso, neppure è esigibile un’attività di ricerca dell’imputato nello Stato d’origine, in assenza di qualsiasi indicazione non solo sulla località in cui possa trovarsi, ma finanche sulla stessa ipotesi di un suo rimpatrio.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 15410/2010

L’accertata assenza del ricercato del territorio dello Stato è, di per sé, circostanza sufficiente per la dichiarazione della latitanza, che cessa soltanto con l’arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all’estero in base a indicazioni circa il luogo di residenza del destinatario latitante.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 25511/2007

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte al fine di agevolare la ricerca del latitante, le operazioni di captazione, anche nell’ipotesi di cui all’art. 295 comma terzo c.p.p., devono esser effettuate attraverso gli impianti in dotazione alla competente Procura della Repubblica: ne consegue che l’autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature esterne deve essere sorretta da adeguata motivazione circa l’inidoneità degli apparati dell’ufficio della Procura, e che la violazione di tale obbligo di motivazione comporta l’inutilizzabilità dell’esito delle operazioni captative.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 663/2000

I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati ai fini probatori anche in procedimenti diversi, stante l’espresso rinvio operato dall’art. 295, comma 3, all’art. 270 c.p.p., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. [La S.C. ha chiarito che il rinvio dell’art. 270 c.p.p. non può avere, come unica soluzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest’ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all’applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l’art. 295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità — innegabile nel caso dell’art. 270 — delle norme richiamate].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4888/1999

Le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell’art. 295, comma 3, c.p.p., al fine di agevolare le ricerche del latitante possono essere utilizzate anche ai fini probatori quando risultino di fatto osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p. operando, in caso contrario, nonostante la mancanza di un espresso richiamo, il regime dei divieti di utilizzazione dettato dall’art. 271 c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 565/1999

L’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p., spiega, alla luce dell’interpretazione adeguatrice del succitato art. 304 alla Costituzione, i suoi effetti anche nei confronti dell’imputato latitante, ponendo sin dall’inizio in posizione di parità gli imputati per i quali sia stata disposta la privazione della libertà personale e correlativamente evitando di privilegiare paradossalmente proprio quelli che si siano volontariamente sottratti alla custodia cautelare. Ne consegue che il provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p., che si pone come ricognitivo della particolare complessità del dibattimento, impedisce che il possibile, successivo arresto del latitante faccia scattare nei confronti di quest’ultimo il decorso dei termini di cui all’art. 303 c.p.p. prima che sia cessata la causa di sospensione. Ciò discende dalla natura oggettiva della causa di sospensione in questione che, in quanto tale prescinde dalla situazione dei singoli imputati né può essere alterata dal successivo arresto di uno di essi, sicché una possibile reiterazione del provvedimento di sospensione nei confronti dell’ex latitante si risolverebbe in un mero formalismo.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3209/1998

Qualora un ordine di carcerazione non possa essere eseguito per irreperibilità del condannato, non è necessaria una formale dichiarazione di latitanza ai sensi dell’art. 295, comma secondo, c.p.p. Ed invero l’omessa previsione, per il condannato, di una siffatta dichiarazione discende dalla circostanza che la latitanza emerge comunque dal verbale di vane ricerche e si giustifica, rispetto alla situazione di chi si sottrae a una misura cautelare, per il fatto che, in sede di esecuzione di una pena detentiva, le esigenze di garanzia che sono sottese alla predetta dichiarazione non sussistono sono già altrimenti soddisfatte. [Nella specie, relativa all’autorizzazione di intercettazioni telefoniche ritenute utili per la cattura di un pericoloso latitante, la S.C. ha osservato, inoltre, che il provvedimento autorizzativo assume, sia pure con valutazione implicita, l’effetto di attribuire al soggetto ricercato lo status di latitante].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 7098/1997

La fuga all’estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell’emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all’esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane [in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e se sia noto il luogo di detenzione] fino a quando l’imputato non venga, all’esito della procedura di estradizione, consegnato all’autorità italiana.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 426/1995

L’ordinanza impositiva di una misura cautelare integra un provvedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento in cui sia stata eventualmente inserita. Con la conseguenza che, l’eventuale nullità di quest’ultimo — mancando il presupposto della dipendenza previsto dall’art. 185 c.p. per la comunicabilità del vizio anche agli atti successivi a quello invalido — non si riflette sull’ordinanza in esame. Un principio, quello ora ricordato, che enunciato con riguardo ai rapporti fra il procedimento di convalida dell’arresto e l’ordinanza impositiva di una misura cautelare, è da ritenere applicabile, per la sua portata generale, anche al caso in cui la richiesta della misura sia stata formulata nel corso del procedimento diretto al rinvio a giudizio dell’imputato. [Nella fattispecie, la Corte ha precisato che la denunciata nullità derivante dall’addotta mancata notifica all’imputato della data dell’udienza preliminare, non si estende all’ordinanza impositiva della cautela].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2978/1992

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l’imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Sulla base di tale verbale il giudice dichiara lo stato di latitanza, qualora ritenga esaurienti le ricerche eseguite, salvo integrazioni, come si evince dall’ultimo comma dell’art. 295 c.p.p., compiendo una valutazione ispirata ad un criterio – rebus sic stantibus – di certezza, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e quindi delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze