14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 426 del 10 marzo 1995
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall’art. 274, lettera b ], c.p.p., integra la fuga, il trasferimento, o la permanenza in un paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana, se considerata nelle sue concrete modalità. [ La Corte, nella specie, ha rimarcato il particolare valore significativo di ripetute manifestazioni di sfiducia da parte dell’indagato nei confronti dell’autorità giudiziaria italiana; il trasferimento in un Paese estero in cui l’Italia non è in grado di far giungere la propria giurisdizione penale; e, infine, il rifiuto di rientrare in patria accampando giustificazioni che il giudice di merito ha insindacabilmente ritenuto pretestuose ].
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Testo massima n. 2
L’ordinanza impositiva di una misura cautelare integra un provvedimento del tutto autonomo rispetto al procedimento in cui sia stata eventualmente inserita. Con la conseguenza che, l’eventuale nullità di quest’ultimo — mancando il presupposto della dipendenza previsto dall’art. 185 c.p. per la comunicabilità del vizio anche agli atti successivi a quello invalido — non si riflette sull’ordinanza in esame. Un principio, quello ora ricordato, che enunciato con riguardo ai rapporti fra il procedimento di convalida dell’arresto e l’ordinanza impositiva di una misura cautelare, è da ritenere applicabile, per la sua portata generale, anche al caso in cui la richiesta della misura sia stata formulata nel corso del procedimento diretto al rinvio a giudizio dell’imputato. [ Nella fattispecie, la Corte ha precisato che la denunciata nullità derivante dall’addotta mancata notifica all’imputato della data dell’udienza preliminare, non si estende all’ordinanza impositiva della cautela ].
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