12 Mag Art. 268 quater — Termini e modalità della decisione del giudice
[.
1-bis. [Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.]
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3 , le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [ 648 ]. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell’operazione è redatto verbale [ 134 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 24832/2013
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dall’indagato di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute inutili, rigetti “de plano” l’istanza omettendo di fissare la prescritta udienza camerale. [Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto necessario il contraddittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua riservatezza con l’interesse pubblico alla conservazione degli atti del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archiviato, esso è sempre suscettibile di riapertura].
Cass. pen. n. 1759/1997
In materia di distruzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, richiesta dall’interessato a tutela della propria riservatezza, è necessario, prima di decidere sull’istanza, che sia esaurita la procedura prevista dall’art. 268 c.p.p. Il solo deposito degli atti e la conseguente possibilità da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo delle telefonate non è sufficiente per poter procedere immediatamente all’esame della richiesta.
Cass. pen. n. 1015/1994
Sulla richiesta formulata per la cancellazione di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche – ai sensi dell’art. 269 c.p.p. – il Gip non può decidere de plano ma deve fissare l’udienza camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal giudice direttamente senza l’osservanza della procedura camerale prevista dall’art. 127 c.p.p., trattasi di provvedimento che – pur se irritualmente incluso in un provvedimento complesso [comprendente, ad esempio, anche l’archiviazione] – non può essere definito «abnorme» [tale essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente avulso dall’ordinamento giuridico], ma è ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 269 secondo comma e 127 nn. 1, 3, 5, 7 c.p.p
Cass. pen. n. 378/1994
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero della procedura camerale per la distruzione di registrazioni telefoniche ritenuti inutili, rifiuta l’adempimento, adducendo che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 269, secondo comma, c.p.p. È evidente, infatti, l’anomalia di una siffatta pronuncia, mediante la quale il giudice, rifiutando la prevista procedura camerale, pretende sottrarsi ad ogni controllo.
Cass. pen. n. 1364/1993
La competenza a provvedere sulla richiesta di distruzione, ai sensi degli artt. 269, terzo comma e 271, terzo comma, c.p.p., di verbali e registrazioni di comunicazioni intercettate appartiene al giudice che procede all’atto in cui la richiesta stessa viene formulata, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia o meno la materiale disponibilità degli atti. [Nella specie, in applicazione di detto principio, la Corte, risolvendo un conflitto tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari, ha affermato la competenza di quest’ultimo, giacché la richiesta, sulla quale non era stato provveduto, era stata avanzata nel corso dell’udienza preliminare, cui aveva fatto seguito l’emanazione del decreto di rinvio a giudizio].
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