Cass. pen. n. 1015 del 23 settembre 1994

Testo massima n. 1


La dichiarazione di delinquente abituale concerne una condizione personale del reo, come tale, non vietata, nell'ambito del rito di cui all'art. 444 e seguenti c.p.p., dall'art. 445 dello stesso codice, che fa divieto al giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca obbligatoria).

Testo massima n. 2


Sulla richiesta formulata per la cancellazione di nastri relativi ad intercettazioni telefoniche - ai sensi dell'art. 269 c.p.p. - il Gip non può decidere de plano ma deve fissare l'udienza camerale a norma del citato articolo; nel caso di decisione adottata dal giudice direttamente senza l'osservanza della procedura camerale prevista dall'art. 127 c.p.p., trattasi di provvedimento che - pur se irritualmente incluso in un provvedimento complesso (comprendente, ad esempio, anche l'archiviazione) - non può essere definito «abnorme» (tale essendo solo un provvedimento che debba considerarsi completamente avulso dall'ordinamento giuridico), ma è ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 269 secondo comma e 127 nn. 1, 3, 5, 7 c.p.p.

Normativa correlata