14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7098 del 18 luglio 1997
Testo massima n. 1
La fuga all’estero dopo la commissione di un reato, in previsione dell’emissione di mandato o ordine di cattura, si risolve, dopo che il provvedimento restrittivo sia stato emesso, in un volontario sottrarsi all’esecuzione dello stesso e attribuisce la qualifica di latitante. Tale condizione permane [ in caso di sopravvenuta impossibilità di farla cessare a causa di arresto da parte dello Stato di rifugio, anche se questo sia avvenuto per fatti inerenti al procedimento che ha dato luogo al provvedimento sulla libertà personale e se sia noto il luogo di detenzione ] fino a quando l’imputato non venga, all’esito della procedura di estradizione, consegnato all’autorità italiana.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]