12 Mag Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [ 41 ], la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3954/1994
La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall’art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l’obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.
Cass. pen. n. 2814/1993
Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l’ipotesi di decisione di inammissibilità [o di rigetto] della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l’ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.
Cass. pen. n. 1140/1993
Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell’interesse della giustizia. [Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato — oggetto dell’istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi — avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell’ordinanza di ammissibilità della stessa].
Cass. pen. n. 982/1992
L’art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell’art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l’automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.
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