Avvocato.it

Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

Art. 44 — Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [ 41 ], la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 3954/1994

La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall’art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l’obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2814/1993

Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l’ipotesi di decisione di inammissibilità [o di rigetto] della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l’ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 1140/1993

Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell’interesse della giustizia. [Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato — oggetto dell’istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi — avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell’ordinanza di ammissibilità della stessa].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 982/1992

L’art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell’art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l’automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze