Cass. pen. n. 26809 del 10 luglio 2006
Testo massima n. 1
In materia di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale e non anche di chi, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 24 marzo 2005).