Cass. pen. n. 982 del 4 luglio 1992

Testo massima n. 1


L'art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell'art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.

Testo massima n. 2


Per ottenere una decisione di merito sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva non è necessaria la produzione delle sentenze di condanna. L'onere di allegazione gravante sull'interessato è, invero, soddisfatto con l'indicazione dei reati cui il nesso della continuazione inerisce e degli elementi oggettivi e soggettivi dai quali possa desumersi l'unicità del disegno criminoso, sussistendo in tal caso, a norma dell'art. 186 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, l'obbligo del giudice di procedere d'ufficio all'acquisizione delle copie delle sentenze non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma primo, c.p.p.

Normativa correlata