Cass. pen. n. 982 del 4 luglio 1992
Testo massima n. 1
L'art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell'art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.
Testo massima n. 2
Per ottenere una decisione di merito sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva non è necessaria la produzione delle sentenze di condanna. L'onere di allegazione gravante sull'interessato è, invero, soddisfatto con l'indicazione dei reati cui il nesso della continuazione inerisce e degli elementi oggettivi e soggettivi dai quali possa desumersi l'unicità del disegno criminoso, sussistendo in tal caso, a norma dell'art. 186 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, l'obbligo del giudice di procedere d'ufficio all'acquisizione delle copie delle sentenze non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671, comma primo, c.p.p.