14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3954 del 22 gennaio 1994
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, la delibazione incidentale e strumentale di una questione procedurale da parte di giudici nella loro collegialità, non può ritenersi indebita manifestazione del proprio convincimento, preclusiva della possibilità di far parte del collegio; ed invero la imparzialità del giudice non può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi avere riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase di giudizio.
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Testo massima n. 2
La applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall’art. 44 c.p.p., è conseguente ad una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione; tale discrezionalità, che comunque non fa venir meno l’obbligo della motivazione, può tuttavia trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione.
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