12 Mag Art. 16 — Competenza per territorio determinata dalla connessione
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a] se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento [ 8 c.p.p.].
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 40676/2018
In tema di competenza, la connessione costituisce un criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza per territorio, che si applica anche nelle fasi antecedenti al giudizio, nelle quali, tuttavia, non opera il principio della “perpetuatio jurisdictionis”; pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione. [In motivazione la Corte ha affermato che è onere della parte che eccepisce l’incompetenza per territorio determinata dalla connessione allegare gli elementi di fatto da cui desumere la pendenza del procedimento che si assume connesso, non essendo sufficiente, a tale fine, la produzione di atti delle indagini relativi a tale procedimento, che contengono incolpazioni provvisorie, destinate a divenire definitive solo con l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio].
Cass. pen. n. 31335/2018
La competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili. [Fattispecie relativa al reato di ricettazione, in cui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione della merce di provenienza illecita indicato nel capo d’imputazione].
Cass. pen. n. 348/2018
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest’ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell’art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria “ratione temporis” applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190].
Cass. pen. n. 27343/2013
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza.
Cass. pen. n. 7511/2011
La competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura.
Cass. pen. n. 40537/2009
In ipotesi di reati connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell’art. 16, comma 1, c.p.p., ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive dettate dagli artt. 8 e 9, comma 1, c.p.p., giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati connessi. Quando non sia possibile individuare, secondo le dette regole, il luogo di commissione per nessuno dei reati connessi, la competenza spetterà al giudice competente per il reato più grave in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 9 c.p.p.
La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi secondo e terzo, c.p.p.
Cass. pen. n. 29187/2007
In tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all’imputazione contestata dal pubblico ministero.
Cass. pen. n. 40249/2006
In caso di competenza per connessione, ai fini della individuazione del giudice competente avendo riguardo al giudice competente per il reato più grave [articolo 16, comma 1, del c.p.p.], non si può procedere attraverso il ricorso alle regole suppletive di cui all’articolo 9 del c.p.p. se non quando, fra i reati connessi, non se ne individui alcuno [procedendo in ordine decrescente di gravità] di cui sia individuabile il luogo di consultazione, che va comunque privilegiato.
Cass. pen. n. 25685/2004
Ai fini della determinazione della competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall’art. 9 c.p.p., se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi. [Fattispecie relativa al concorso dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di veicoli di illecita provenienza, perché riciclati mediante contraffazione dei numeri di telaio e soppressione delle targhe e dei documenti di circolazione, e quelli di falso e ricettazione, per la quale risultava accertato il locus commissi delicti ].
Cass. pen. n. 19003/2004
La connessione tra piú procedimenti contemplata dall’art. 12 c.p.p. determina lo spostamento della competenza per territorio ai sensi dell’art. 16 c.p.p. solo se i procedimenti si trovano nella stessa fase processuale, ferma restando la sua natura di criterio originale ed autonomo di attribuzione della competenza.
Cass. pen. n. 3357/1998
In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o — se sono più di uno — gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi degli artt. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 671 stesso codice.
Cass. pen. n. 915/1992
In tema di competenza territoriale, l’art. 491 c.p.p., stabilisce un preciso sbarramento alla deducibilità della eccezione di incompetenza, a prescindere dal momento in cui la questione stessa diviene in concreto proponibile. Ne consegue che se, nel corso dell’istruzione dibattimentale dinanzi al pretore, il fatto descritto nel decreto di citazione a giudizio come ricettazione risulti, invece, integrare il delitto di furto commesso in diversa circoscrizione, il giudice non può spogliarsi del processo per incompetenza, ma deve procedere, previa contestazione da parte del P.M., a norma dell’art. 516 c.p.p.
Cass. pen. n. 5560/1990
Nel caso di svolgimento contestuale di più procedimenti a carico di diversi imputati, chiamati, in concorso, a rispondere di più reati, dei quali potrebbero avere cognizione giudici di sedi territoriali diverse, se si profila la continuazione nei confronti di alcuni imputati, contro cui si procede in concorso di altri imputati, chiamati a rispondere di distinti reati, commessi in diversi territori, si può fare luogo a spostamento di competenza. Non si tratta, in tal caso, del mero svolgimento contestuale di procedimenti per reati autonomi e distinti; ma è ravvisabile la connessione sostanziale dalla quale derivano per tutti gli imputati effetti rilevanti per la continuazione dei reati.
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