14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40249 del 6 dicembre 2006
Testo massima n. 1
In caso di competenza per connessione, ai fini della individuazione del giudice competente avendo riguardo al giudice competente per il reato più grave [ articolo 16, comma 1, del c.p.p. ], non si può procedere attraverso il ricorso alle regole suppletive di cui all’articolo 9 del c.p.p. se non quando, fra i reati connessi, non se ne individui alcuno [ procedendo in ordine decrescente di gravità ] di cui sia individuabile il luogo di consultazione, che va comunque privilegiato.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
La contestazione suppletiva ex artt. 516 e 517 c.p.p. è ammissibile non solo a fronte di elementi nuovi emersi per la prima volta nell’istruzione dibattimentale, ma anche quando gli elementi siano già emersi prima dell’istruzione dibattimentale, ma siano stati «trascurati» nella contestazione originaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]