12 Mag Art. 15 — Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12764/2017
L’incompetenza per materia del Tribunale, determinata da ragioni di connessione, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. pen., deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e, pertanto, entro il termine previsto dall’art. 491, comma primo, cod. proc. pen. [Fattispecie in cui, in sede di udienza preliminare, era stata disposta a carico dei medesimi imputati la separazione delle posizioni, sulla base della competenza per materia dei reati loro ascritti in connessione teleologica, rinviandoli a giudizio contemporaneamente dinanzi alla Corte d’Assise e innanzi al Tribunale].
Cass. pen. n. 2662/2014
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la connessione incida sulla competenza per materia affidando tutti i procedimenti connessi alla cognizione del giudice superiore, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell’udienza preliminare.
Cass. pen. n. 6226/1999
In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o — se sono più di uno — gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell’art. 15 o 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 671 stesso codice.
Cass. pen. n. 361/1995
Allorché concorrono simultaneamente le ipotesi di connessione previste rispettivamente dalla lettera a] — e dalla lettera b] — dell’art. 12 c.p.p., in mancanza di espressa disciplina legislativa, non è possibile dare la prevalenza a una di esse, ignorando le altre, ma è necessario tenerle presenti tutte, con le relative conseguenze sulla competenza. [Nella specie, relativa a cooperazione in omicidio colposo dovuto a trapianto di due reni espiantati a persona affetta da melanoma su due soggetti sani, deceduti in luoghi diversi, il giudice territorialmente competente è stato individuato in quello del luogo nel quale era avvenuto il primo decesso].
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