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Art. 14 — Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

Art. 14 — Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati [ 6061 c.p.p.] che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1517/2014

L’imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie non deve ricevere l’avvertimento previsto dall’art. 64, comma terzo, lett. c], c.p.p., non potendo assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone assistito. E ciò in quanto la proposizione “fatti concernenti la responsabilità altrui” contenuta nella lettera dell’art. 64, comma terzo, lett. c], c.p.p., deve essere interpretata nel senso di fatto che è soltanto altrui” in quanto afferente a reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma primo, lett. c] o collegato ai sensi dell’art. 371, comma secondo, lett. b] c.p.p..

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Cass. pen. n. 48516/2003

È competente il tribunale ordinario a conoscere del delitto di associazione per delinquere, di cui debba rispondere, tra gli altri, anche un associato che era minorenne all’epoca in cui il sodalizio criminoso iniziava ad operare, in quanto la natura permanente del reato, inteso come fatto giuridicamente unitario e inscindibile, non consente una scomposizione della competenza tra giudice ordinario e giudice minorile.

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Cass. pen. n. 3277/1997

In tema di competenza, il divieto di operatività della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne – divieto posto dall’art. 14 c.p.p. – non opera per il reato permanente che è un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall’unicità della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età, si radica per l’intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.

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Cass. pen. n. 11118/1992

Per effetto del dettato dell’art. 14, secondo comma, del nuovo c.p.p., la connessione non opera quale criterio per la determinazione della competenza, fra procedimenti per reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne, se iniziati dopo l’entrata in vigore del nuovo codice.

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