14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 348 del 9 gennaio 2018
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell’esercizio dell’azione penale. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto più grave, rispetto ai connessi delitti di corruzione e di peculato, quello di corruzione in atti giudiziari, stante la previsione della pena massima per quest’ultimo risultante, al momento della richiesta di rinvio a giudizio, dalla modifica dell’art. 319-ter, comma primo, cod. pen. apportata dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sebbene la disciplina sanzionatoria “ratione temporis” applicabile fosse quella anteriore alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ].
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