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Art. 8 — Regole generali

Art. 8 — Regole generali

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [ 390, 701, 724, 731 c.p.p.].

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l’azione o l’omissione.

3. Se si tratta di reato permanente [ 158 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone .

4. Se si tratta di delitto tentato [ 56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2851/2018

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione, utilizzando i criteri residuali di cui all’art. 9 cod. proc. pen. [Nella specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l’imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria del luogo indicato dall’imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell’inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell’imputato].

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Cass. pen. n. 458884/2017

La competenza territoriale per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si è perfezionato l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria per la consumazione del delitto la materiale consegna della sostanza.

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Cass. pen. n. 48837/2015

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.

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Cass. pen. n. 52541/2014

La competenza a decidere sulla richiesta di archiviazione, anche quando è determinata da ragioni di connessione, deve essere individuata sulla base del criterio della prospettazione, e quindi – non potendo aversi riguardo all’istanza del P.M. che costituisce un atto svincolato da parametri formali di individuazione precisa del fatto o dei nessi tra i vari fatti oggetto di indagine – facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato e prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’unicità della competenza in relazione a più fatti, distanziati nel tempo e riferiti a soggetti diversi, ma indicati nelle denuncie come tra loro concatenati e convergenti verso un fine comune].

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Cass. pen. n. 44369/2014

In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il “pactum sceleris”, quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l’operatività della struttura. [Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l’obbligo di versare all’erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all’Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di “comodo”, ha fatto invece riferimento al luogo in cui l’assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. “superprelievo].

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Cass. pen. n. 22366/2013

L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. [Fattispecie relativa a reato procedibile a citazione diretta del P.M.].

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Cass. pen. n. 19177/2013

In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l’associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il “pactum sceleris”, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l’operatività della struttura.

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Cass. pen. n. 27996/2012

L’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza, l’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. [In motivazione la Corte ha precisato che, pur in assenza nel giudizio speciale di una fase dedicata alla soluzione delle questioni preliminari, l’eccezione può essere proposta in quella dedicata alla verifica della costituzione delle parti].

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Cass. pen. n. 21063/2011

La competenza per tutte le ipotesi di reato contenute nell’art. 416 bis c.p., a prescindere dalla pena edittale prevista in riferimento alla violazione contestata, appartiene al Tribunale anche con riguardo ai procedimenti avviati precedentemente al momento dell’entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, salvo che a quella data il giudizio non fosse già iniziato dinanzi alla Corte d’Assise.

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Cass. pen. n. 7025/2011

L’ammissione del giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione di incompetenza per territorio, in quanto, in tal caso, l’imputato ha accettato di essere giudicato con un rito in cui difetta la fase dedicata alla trattazione ed alla risoluzione delle questioni preliminari quali quelle relative alla competenza.

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Cass. pen. n. 45482/2008

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in ordine al delitto di importazione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, si deve avere riguardo – trattandosi di reato di carattere istantaneo – al momento di consumazione che coincide con quello in cui il corriere varca la frontiera italiana [nella specie, nel momento di introduzione del velivolo nello spazio aereo italiano], a nulla rilevando le condotte precedenti ad esso.

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Cass. pen. n. 17426/2003

In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si radica nel luogo d’ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all’importazione [detenzione e trasporto] sono poste in essere.

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Cass. pen. n. 13619/2003

Nel delitto di corruzione, allorché all’accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. [Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la dazione del compenso era avvenuta all’estero con destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, dovesse operare l’art. 10, comma 3, c.p.p. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3].

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Cass. pen. n. 6458/2003

Il tribunale del riesame può pronunciarsi sulla propria competenza — in sede di giudizio de libertate — solo entro i limiti dei fatti sottoposti alla sua valutazione e, pertanto, non può accertare la connessione con altri reati sottoposti alla cognizione di un giudice territorialmente diverso.

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Cass. pen. n. 10373/2002

In virtù del principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell’udienza preliminare avanti all’ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza [nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata]. La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. [Nell’occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto].

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Cass. pen. n. 24849/2001

La competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del c.p.p., per tale dovendosi intendere il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell’Aima, ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso].

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Cass. pen. n. 3089/1999

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, relativmente alla individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare del reato associativo, data la natura permanente del delitto occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione [art. 8, comma terzo, c.p.] e, solo in caso di mancanza di prova sul luogo e sul momento della costituzione dell’organizzazione, possono soccorrere i criteri sussidiari e presuntivi del luogo in cui fu commesso l’ultimo reato-fine concretamente accertato, del luogo di arresto dell’imputato ovvero del luogo di domicilio, residenza o dimora dello stesso [attualmente stabiliti dall’art. 9 c.p.p. del 1988 e, in precedenza, previsti dall’art. 40 c.p.p. del 1930 operante in caso di impossibilità di determinare la competenza in base ai criteri di cui all’art. 39, comma terzo, siccome modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 534].

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Cass. pen. n. 2296/1997

È inammissibile l’impugnazione del provvedimento del tribunale della libertà nella parte in cui conferma la dichiarazione di incompetenza territoriale del Gip, così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, come precisato dall’ultima parte del secondo comma dell’art. 568 c.p.p. Il provvedimento sulla competenza infatti non è attributivo della stessa al giudice designato e importa solo, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto.

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Cass. pen. n. 4127/1997

Poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l’esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo.

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Cass. pen. n. 1616/1996

In tema di corruzione, la materiale dazione di somme di denaro può costituire un semplice momento satisfattivo della complessiva vicenda. Pertanto, quando la corruzione riguarda l’attività giudiziaria, così asservita agli interessi di un determinato gruppo imprenditoriale, interessi assecondati secondo determinazioni, ideazioni ed illecite concertazioni incentrate nel luogo stesso di collocazione e diffusione degli scopi delittuosi, identificabile con quello della sede delle società gestite dal gruppo stesso, irrilevante – ai fini della competenza territoriale – è il luogo in cui sia avvenuta la consegna del danaro. [Fattispecie relativa alla custodia cautelare in carcere disposta per il reato ex art. 319 c.p., nei confronti del dirigente di un ufficio giudiziario, nella quale è stata ritenuta che la competenza si fosse radicata in Milano, ove avevano sede le società del gruppo imprenditoriale, e non in Roma, ove erano stati consegnati compensi in danaro].

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Cass. pen. n. 1291/1996

Le norme speciali di cui all’art. 30 L. 6 agosto 1990, n. 223, in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione con attribuzione di fatto determinato commesso attraverso trasmissioni televisive — secondo le quali si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 L. 8 febbraio 1948, n. 47 ed il foro di competenza è determinato dal luogo di residenza della persona offesa — valgono esclusivamente, come discende dal combinato disposto dei commi 1 e 4 della predetta disposizione, con riferimento ai soggetti in essa specificamente indicati, i quali si identificano nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona da loro delegata al controllo della trasmissione, ma non nella persona che concretamente commette la diffamazione, sicché a quest’ultima non si applicano le norme speciali ma esclusivamente l’art. 595 c.p. e le regole generali sulla competenza per territorio.

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Cass. pen. n. 79/1996

Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall’art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non è reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell’art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. [Fattispecie in tema di conflitto].

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Cass. pen. n. 6648/1996

Ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo, determinante la competenza per territorio del tribunale, e, più esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione — trattandosi di reato permanente — pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all’esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell’associazione nello spazio.

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Cass. pen. n. 6095/1996

Qualora una legge istitutiva di nuovo tribunale disponga che la competenza rimanga attribuita a quello in precedenza competente per i procedimenti per i quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, la circostanza che, essendo intervenuta siffatta dichiarazione, il processo sia stato rinviato a nuovo ruolo non vale ad escludere la perpetuatio jurisdictionis . [Fattispecie relativa alla legge istitutiva del Tribunale di Nocera Inferiore].

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Cass. pen. n. 5897/1995

Il «luogo dell’accertamento del reato» che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, determina la competenza per territorio in ordine ai reati previsti dal decreto medesimo in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, deve essere individuato avendo riguardo all’intero sistema tributario, ed in particolare tenendo presente che, ai sensi dell’art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, con conseguente accertamento di eventuali omissioni, è attribuito all’ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Ne consegue che «luogo dell’accertamento» è quello in cui è sito l’ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il proprio domicilio fiscale alla data della violazione dell’obbligo tributario cui è soggetto, senza che abbia alcun rilievo la circostanza che tale violazione sia stata individuata in un «Centro di servizio» sito in località diversa da quella dell’ufficio distrettuale suddetto; i «Centri di servizio», istituiti con il D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, elaborando dati con sistemi automatizzati più consoni ad un tempestivo controllo incrociato, svolgono infatti un’attività di mero supporto degli uffici delle imposte, che rimangono i soli competenti all’accertamento dell’evasione ed alla liquidazione della maggiore imposta.

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Cass. pen. n. 3784/1995

Considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è censurabile l’affermazione di competenza ratione loci del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l’accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.

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Cass. pen. n. 367/1995

In tema di reati permanenti concernenti la disciplina igienica della produzione e del commercio di sostanze alimentari, quando tali sostanze, riscontrate irregolari per vizi presumibilmente originari, siano state importate dall’estero, la competenza per territorio a procedere nei confronti del soggetto operante in Italia, ove non risulti il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato da parte sua, non può che essere determinata alla stregua dei criteri sussidiari dettati dall’art. 9 c.p.p., nell’ordine di gradualità ivi indicato. [Nella specie trattavasi del reato di cui agli artt. 5, lettera g e 12 della L. 30 aprile 1962, n. 283, configurato a carico di un commerciante che aveva venduto delle patate provenienti dalla Francia le quali, all’esame, avevano rivelato la presenza di additivi in misura non consentita].

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Cass. pen. n. 6018/1995

In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l’art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. L’articolo citato infatti fissa la competenza territoriale con riferimento ai reati del comma 4 dello stesso articolo, articolo con il quale il legislatore ha ampliato la sfera dei soggetti chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, ma evidentemente tale norma deve essere interpretata estensivamente secondo la ratio legis e va applicata non solo alle persone identificabili attraverso i criteri indicati dall’art. 30, comma 1, ma in ogni ipotesi di diffamazione commessa con tale mezzo.

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Cass. pen. n. 4761/1994

La competenza territoriale a conoscere del reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris.

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Cass. pen. n. 3751/1994

Il giudice per le indagini preliminari si pone come giudice del singolo atto processuale e non anche come giudice del processo, con la conseguenza che nei confronti di tale giudice, almeno fino alla chiusura delle indagini preliminari, l’imputato non può dedurre l’incompetenza territoriale. Ne consegue che in relazione agli atti compiuti, o da compiersi dal Gip, è da escludere che possano sorgere ipotesi di conflitto positivo di competenza territoriale. [Fattispecie relativa a misura di custodia cautelare disposta nei confronti della stessa persona da giudici per le indagini preliminari di distinti tribunali, asseritamente per il medesimo fatto, in relazione alla quale la S.C. ha rammentato che l’art. 297 comma terzo stabilisce la disciplina di tale ipotesi soltanto in relazione alla durata della misura stessa, con l’esclusione di qualsiasi nullità dei provvedimenti di applicazione].

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Cass. pen. n. 3707/1994

Nel caso in cui si proceda per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., la competenza, riservata al Gip del capoluogo del distretto, all’adozione dei provvedimenti previsti durante le indagini [art. 15 D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modif. in L. 20 gennaio 1992, n. 8], ha natura funzionale, in quanto attiene all’individuazione delle attribuzioni del giudice ed alla instaurazione di un corretto rapporto processuale. La sua mancanza determina la violazione di una regola fondamentale nella distribuzione tra i vari magistrati dei limiti funzionali, inerenti alla materia e contestualmente al territorio, con deroga agli ordinari criteri. Ne deriva che il giudice, nell’assumere uno dei provvedimenti predetti, è sempre obbligato a verificare l’esistenza della menzionata competenza sulla base delle risultanze cui dispone. Allo stesso dovere è chiamato anche il giudice dell’impugnazione, legittimamente investito dell’esame della questione, quando l’incompetenza denunciata si traduca in un’asserita totale estraneità del magistrato investito, perché privo delle stesse funzioni, necessarie per la pronuncia adottata.

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Cass. pen. n. 10118/1993

Il reato di cui all’art. 46 L. 6 giugno 1974, n. 298 si perfeziona con l’effettivo svolgimento del trasporto, e non già con la semplice disposizione di questo, e ha natura permanente. Ne consegue che il luogo di inizio del trasporto, che è quello di inizio della consumazione, radica la competenza territoriale del giudice.

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Cass. pen. n. 5771/1993

Ai fini della competenza territoriale, alle dichiarazioni dell’imputato circa il luogo di consumazione del reato non si può attribuire valore decisivo, quando non siano sorrette da sicuri elementi di riscontro.

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Cass. pen. n. 993/1992

Il reato di allontanamento illecito previsto dal secondo comma dell’art. 147 c.p.m.p. ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la mancata presentazione del militare al corpo di appartenenza. Conseguentemente la competenza per territorio a conoscere il detto reato spetta, ai sensi dell’art. 8 c.p.p. e degli artt. 272 e 274 comma primo c.p.m.p., al giudice del luogo ove ha avuto inizio la permanenza del fatto criminoso, ossia al tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto cui l’imputato appartiene. [La Cassazione ha altresì evidenziato che, tenuto anche conto del fatto che l’interesse leso dal reato de quo è costituito dalla presenza del militare presso uno specifico reparto determinato dall’Amministrazione militare, la presentazione presso un reparto o ente diverso da quello di appartenenza non è idonea a determinare la cessazione della permanenza del reato né può essere equiparata alla «volontaria presentazione» prevista dal comma secondo dell’art. 274 c.p.m.p.].

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