14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 44369 del 24 ottobre 2014
Testo massima n. 1
In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il “pactum sceleris”, quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l’operatività della struttura. [ Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l’obbligo di versare all’erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all’Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di “comodo”, ha fatto invece riferimento al luogo in cui l’assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. “superprelievo ].
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Testo massima n. 2
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico [ art. 483 cod. pen. ] la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamante versato e che l’aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali. [ Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità del fatto al reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione del pubblico ufficiale, posto che l’attestazione compiuta dal notaio non riguardava l’effettivo avvenuto versamento o aumento di capitale ma solo la formalizzazione in sua presenza delle dichiarazioni relative a tale accadimento ].
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