12 Mag Art. 7 — Competenza del pretore
[1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a] violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 1 del codice penale; b] resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale; c] oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343 comma 2 del codice penale; d] violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349 comma 2 del codice penale; e] favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del codice penale; f] maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572 comma 2 del codice penale; g] rissa aggravata a norma dell’articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h] omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale; i] violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614 comma 4 del codice penale; l] furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale; m] truffa aggravata a norma dell’articolo 640 comma 2 del codice penale; n] ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.]
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”21″]