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Art. 6 — Competenza del tribunale

Art. 6 — Competenza del tribunale

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 28545/2004

In virtù del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 151/2003, appartiene alla competenza del giudice di pace, perché competente al momento in cui il fatto è stato commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio della perpetuatio jurisdictionis , a nulla rilevando che una legge successiva l’abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoria.

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Cass. pen. n. 3407/1994

In materia di reati concernenti carte di credito e documenti ad esse assimilati, quali attualmente previsti dall’art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazione in L. 5 luglio 1991, n. 197, la competenza a conoscere del fatto originariamente qualificato come ricettazione e commesso prima dell’entrata in vigore di detta normativa speciale spetta al tribunale e non al pretore, in applicazione [mancando norma transitoria], del principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale. [Nella fattispecie, relativa a risoluzione di conflitto, la Corte ha anche rilevato che non poteva farsi riferimento, in contrario, al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale giacché l’esercizio dell’azione penale risultava posteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria].

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Cass. pen. n. 128/1994

I fatti previsti dall’art. 73, n. 5, L. 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo sostituito dall’art. 14, L. 26 giugno 1990, n. 162, non costituiscono ipotesi autonome di reato ma elementi aventi carattere di circostanze attenuanti oggettive ad effetto speciale. Ne consegue che competente a conoscere di siffatti reati è il tribunale, posto che l’art. 4 c.p.p. esclude qualsiasi incidenza delle circostanze attenuanti sulla determinazione della competenza.

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Cass. pen. n. 9986/1993

In materia di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l’art. 19 della L. 26 aprile 1990 n. 86, integrando l’art. 6 c.p.p., attribuisce al tribunale la competenza di delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del c.p., con le esclusioni espressamente indicate. La legge, entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 27 aprile 1990, non contiene una disciplina transitoria [né può applicarsi l’art. 259 comma primo D.L.vo 28 luglio 1989, che si riferisce alle modifiche della competenza apportate dal nuovo c.p.p.], sicché essa è di immediata applicazione nei riguardi dei processi pendenti, non ancora definiti in primo grado, in ossequio al principio tempus regit actum che regola la successione nel tempo delle norme processuali. [Fattispecie in tema di abuso di ufficio, previsto dall’art. 323 c.p.].

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Cass. pen. n. 2125/1993

In virtù del principio tempus regit actum l’accertamento della competenza per materia è ancorato alle disposizioni di carattere sostanziale, attinenti al trattamento sanzionatorio, vigenti nel momento in cui l’atto deve compiersi o deve verificarsi la legittimità di quello in precedenza compiuto, essendo – per contro – svincolato da ogni riferimento alle diverse norme che fossero in vigore all’epoca della commissione del reato. Invero, trattandosi di norme processuali non sono applicabili le previsioni di cui all’art. 2 c.p., circoscritte alla normativa di carattere sostanziale, bensì, appunto, il principio suddetto che impone l’applicazione delle regole di competenza con riferimento al tempo in cui una determinata attività di giurisdizione deve essere esercitata, indipendentemente dal tempo della commissione dei reati per cui si procede. [Fattispecie in cui il ricorrente lamentava che il tribunale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo per il reato di cui al secondo comma dell’art. 12 quinquies , D.L. n. 306 del 1992, convertito in L. n. 356 del 1992, adottato dal Gip presso il tribunale nonostante all’epoca detto reato fosse di competenza pretorile, non aveva rilevato l’incompetenza per materia di detto giudice; la Cassazione ha respinto il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima e sul rilievo che nel momento in cui il tribunale aveva pronunciato la sua ordinanza il reato era divenuto di competenza del tribunale a seguito dell’elevazione dell’entità del massimo edittale della pena per esso prevista ad opera del D.L. n. 14 del 1993].

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Cass. pen. n. 912/1993

Poiché il reato permanente costituisce un’entità giuridicamente unitaria che non può essere scissa, esso, se attribuito a persona che all’epoca di inizio dell’attività criminosa era minore d’età, rientra per intero nella competenza per materia del tribunale penale ordinario, e non — frazionatamente — in quella del tribunale minorile e in quella ordinaria, anche perché un’eventuale scissione finirebbe in pregiudizio per l’imputato.

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Cass. pen. n. 4147/1992

La competenza per materia, determinata in base al fatto contestato in relazione al momento della commissione dello stesso, per il principio generale del tempus regit actum, applicabile alle norme processuali, resta radicata presso il giudice della cognizione, anche nell’ipotesi in cui, dopo il decreto di investitura per il giudizio, sopravvenga una legge che modifichi la struttura del reato, con conseguente modifica della competenza, che non derivi da disposizioni di natura processuale. [Nella fattispecie, in tema di spaccio di modica quantità di sostanza stupefacente, commesso anteriormente all’entrata in vigore della L. 26 giugno 1990, n. 162, la Corte di cassazione ha risolto il conflitto tra pretore e tribunale dichiarando la competenza del primo].

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