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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10373 del 12 marzo 2002

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10373 del 12 marzo 2002

Testo massima n. 1

In tema di appello, l’impugnazione avanzata dall’imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all’art. 574, comma 4, c.p.p., anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest’ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa considerarsi devoluta al giudice di appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno, non dedotti in uno specifico motivo di gravame ].

Testo massima n. 2

In virtù del principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle norme processuali, è legittima la celebrazione dell’udienza preliminare avanti all’ufficio giudiziario territorialmente competente al momento in cui è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio, non rilevando che una legge successiva ne abbia modificato la competenza [ nella specie istituendo il nuovo ufficio giudiziario del Tribunale di Torre Annunziata ]. La competenza così determinata rimane ferma, in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, salvo che la legge non introduca una specifica normativa derogatoria. [ Nell’occasione la Corte ha precisato che la normativa derogatoria è stata prevista dalla legge istitutiva per la fase del giudizio, che si era ritualmente svolto davanti al Tribunale predetto ].

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