17 Mar Articolo 599 Codice di procedura civile — Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice [ disp. att. 180 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 6809/2013
In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.
Cass. civ. n. 6072/2012
In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all’attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l’interesse ad agire, a meno che a tale deficienza – originaria o sopravvenuta – non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell’art. 1113, terzo comma, cod. civ..
Cass. civ. n. 12315/1998
La notificazione dell’atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell’atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento di bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell’atto di avviso dell’avvenuto pignoramento, ai sensi dell’art. 599, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 7169/1997
In sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato (in regime di comunione legale) con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell’altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento (che deve essere ricevuta dal detto opponente, ex art. 599, secondo comma, c.p.c.) sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene (giusta la previsione di cui all’art. 600 stesso codice), mentre risultano ininfluenti tutte le ulteriori vicende relative allo svolgimento del processo esecutivo, quali la omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto, delle quali è da ritenersi destinatario esclusivamente il debitore, e non anche l’eventuale comproprietario non coobbligato.
Cass. civ. n. 4612/1985
L’esecuzione per espropriazione di un appartamento di proprietà esclusiva in edificio condominiale, ancorché ad esso accedano le quote sulle parti comuni dell’edificio, esula dalla disciplina degli artt. 599-601 c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi del pignoramento di un bene in comproprietà, nei limiti della quota di uno o di alcuni soltanto dei comproprietari.
Cass. civ. n. 3648/1985
Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l’effettuazione del pignoramento con le formalità prescritte dall’art. 555 c.p.c. (ivi inclusa la trascrizione) non provveda agli adempimenti di cui all’art. 599 secondo comma c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e cioè alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice della esecuzione per sentir dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 c.p.c., non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione (contrattuale o giudiziale), del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell’art. 757 c.c. Questo principio non trova ostacolo nel disposto dell’art. 2913 c.c., circa l’inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, il quale riguarda la diversa ipotesi degli atti con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà, o costituisca in favore di altri diritti reali sull’immobile oggetto di esecuzione.
Cass. civ. n. 3803/1975
La notificazione dell’avviso dell’avvenuto pignoramento di un immobile indiviso ai comproprietari non debitori ha la limitata finalità di imporre loro il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile il conseguimento della finalità secondaria di provocare l’audizione di tutti gli interessati, prevista nell’art. 600 c.p.c. La sua omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni ai sensi dell’art. 619 c.p.c., ovvero domanda di accertamento di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell’art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.
Cass. civ. n. 170/1966
Nell’esecuzione forzata su beni indivisi l’avviso dell’avvenuto pignoramento agli altri comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Pertanto il creditore procedente deve necessariamente curare che esso venga notificato anche se i comproprietari abbiano conoscenza del pignoramento per essersi trovati presenti all’atto, ed, ove non vi abbia provveduto pur sapendo che i beni si appartenevano solo pro quota al debitore egli è da considerare in mala fede e, perciò, tenuto al risarcimento dei danni a norma dell’art. 2920, ultimo alinea, c.c.
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