17 Mar Articolo 600 Codice di procedura civile — Convocazione dei comproprietari
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [ disp. att. 180 ].
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2624/2003
In tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di espropriazione di beni indivisi l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione dispone la vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato — avendo natura di provvedimento esecutivo volto ad assicurare un ordinato svolgimento della procedura in vista del soddisfacimento coattivo dei diritti del creditore procedente — è revocabile dallo stesso giudice che l’ha adottata ed è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, ma non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione.
Cass. civ. n. 718/1999
Nel caso di esecuzione forzata intrapresa dal creditore particolare di uno solo dei coniugi, su beni oggetto di comunione legale fra gli stessi, non può procedersi alla vendita della quota del singolo bene di spettanza del coniuge debitore se non dopo la previa audizione dell’altro coniuge affinché quest’ultimo possa eventualmente far valere le limitazioni di cui agli artt. 187 e 189 c.c.; in difetto di una tale audizione il procedimento esecutivo deve arrestarsi. Il coniuge non debitore — d’altronde — è parte necessaria del giudizio nato dall’opposizione proposta avverso l’ordinanza di vendita.
Cass. civ. n. 6549/1985
In tema di espropriazione forzata immobiliare su bene indiviso, in forza di pignoramento limitato alla quota di spettanza del debitore, il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di adottare i provvedimenti contemplati dall’art. 600 c.p.c. e configuranti atti esecutivi in senso proprio, resta soggetto, oltre che alla sussistenza dell’indicato presupposto del pignoramento di sola quota, alle modalità ed ai criteri fissati dalla norma medesima, che prevede, in via principale, la separazione di detta quota in natura, e, solo quando ciò sia impossibile, consente la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice della esecuzione di trattazione ed istruzione della causa davanti a sé (quale giudice istruttore), ove la competenza spetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene e siano presenti nel processo esecutivo tutti gli interessati, ovvero, in difetto di tali condizioni, con ordine di instaurazione di autonomo procedimento e fissazione all’uopo di termine perentorio. L’inosservanza di detti principi (ivi inclusa, pertanto, la inapplicabilità dell’art. 600 cit., perché l’esecuzione, sia pure a seguito di riunione di pignoramenti, venga a svolgersi in danno di tutti i comproprietari) si traduce in un vizio di legittimità del relativo atto esecutivo, e come tale è deducibile dagli interessati con l’opposizione contemplata dall’art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 1114/1976
Poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell’esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell’art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento.
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