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Articolo 601 Codice di procedura civile — Divisione

Articolo 601 Codice di procedura civile — Divisione

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627 [ disp. att. 181 ].

Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 682/2000

Nell’espropriazione di beni indivisi l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con il ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. neppure dal proprietario non debitore trattandosi di atto revocabile dal giudice che lo ha emesso e impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 9370/1995

Nel giudizio di divisione dei beni pignorati disposto ai sensi dell’art. 599 c.p.c. la morte del debitore sopravvenuta prima della sua costituzione nel giudizio di divisione comporta l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c. e gli eredi della parte defunta possono dolersi della mancata interruzione del processo, anche quando sono parti del giudizio di divisione come comproprietari non debitori.

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Cass. civ. n. 5718/1987

Qualora, a seguito di pignoramento di bene indiviso, venga sospeso il procedimento esecutivo, in attesa della definizione di giudizio di divisione (art. 601 c.p.c.), il giudice istruttore di quest’ultimo, nel dichiarare esecutivo il progetto divisionale, ai sensi dell’art. 789, terzo comma, c.p.c., non ha il potere di attribuire al creditore la porzione spettante al debitore, in ordine alla cui vendita od assegnazione deve statuire il giudice dell’esecuzione, nell’ambito e con le forme della procedura espropriativa. Ove tale attribuzione venga disposta dall’istruttore, il relativo provvedimento, di carattere anomalo, e non altrimenti impugnabile, è denunciabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, in considerazione del suo contenuto decisorio.

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Cass. civ. n. 2889/1982

Nell’esecuzione su beni indivisi, il giudizio cognitivo diretto allo scioglimento della comunione, pur subordinando alla sua conclusione la procedura esecutiva, rimane da essa soggettivamente ed oggettivamente distinto e conserva la propria autonomia e disciplina, senza che, malgrado il collegamento strumentale con il giudizio esecutivo, possa essere tecnicamente considerato una continuazione ovvero una fase di quello. Conseguentemente, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, con cui sia stato sospeso il processo e sia stata disposta la divisione, non può essere valutata alla stregua di un provvedimento istruttorio emesso nel corso dell’ordinario processo cognitivo divisionale, né l’«avviso» di tale ordinanza può sostituire la «chiamata in giudizio» prevista dall’art. 1113, terzo comma, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l’obbligo di salvaguardare il diritto d’intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.

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Cass. civ. n. 4317/1974

L’estinzione del processo per mancata o intempestiva riassunzione deve per produrre i suoi effetti, essere dichiarata dal giudice. Pertanto, se il giudizio di divisione — che, a norma dell’art. 601 c.p.c., determina la sospensione del processo per espropriazione di beni indivisi — pur essendosi verificati i presupposti della sua estinzione, e pur risultando la relativa causa cancellata dal ruolo, non è dichiarato estinto, esso può essere ancora riassunto. In tal caso, non essendo avvenuta la definizione del giudizio di divisione, la causa di sospensione del processo esecutivo deve considerarsi tuttora perdurante, onde il detto processo, pur non potendo ancora essere riassunto, non può essere dichiarato estinto.

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Cass. civ. n. 3432/1974

L’ordinanza con la quale il giudice istruttore, nel procedimento di divisione del bene indiviso oggetto del pignoramento immobiliare, dispone la vendita dell’immobile, nonostante sia insorta controversia sulla necessità della vendita, a seguito di domanda di assegnazione, della quota pignorata da parte del comproprietario del bene, è impugnabile per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, avendo contenuto decisorio ed essendo sottratta per legge ad ogni altra forma di impugnazione.

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Cass. civ. n. 44/1968

Il termine per promuovere il giudizio di divisione nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, da chiunque sia stata proposta la relativa istanza, è un termine concesso a tutte le parti che hanno la possibilità di instaurarlo: al creditore precedente, cioè, non meno che al debitore. Ne consegue che per entrambe queste parti si verificano gli effetti propri della decadenza conseguente al suo inutile decorso. Nell’espropriazione dei beni indivisi, l’inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione, determina l’estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitivamente sospeso, in attesa di un evento — quale l’inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell’ambito dell’esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento — che non può verificarsi. Il pagamento del debito durante la sospensione dell’esecuzione disposta perché si proceda alla divisione del bene (indiviso, pignorato), non ha alcuna rilevanza sulla prosecuzione dell’esecuzione, che continua sia pure al solo fine della liquidazione e del recupero delle spese, e pertanto non dispensa le parti dall’onere di promuovere, nel termine perentorio fissato, il giudizio di divisione.

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Cass. civ. n. 1844/1967

Nell’espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell’esecuzione si avvalga della facoltà di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l’oggetto dell’espropriazione.

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