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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4317 del 16 dicembre 1974

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4317 del 16 dicembre 1974

Testo massima n. 1

L’estinzione del processo per mancata o intempestiva riassunzione deve per produrre i suoi effetti, essere dichiarata dal giudice. Pertanto, se il giudizio di divisione — che, a norma dell’art. 601 c.p.c., determina la sospensione del processo per espropriazione di beni indivisi — pur essendosi verificati i presupposti della sua estinzione, e pur risultando la relativa causa cancellata dal ruolo, non è dichiarato estinto, esso può essere ancora riassunto. In tal caso, non essendo avvenuta la definizione del giudizio di divisione, la causa di sospensione del processo esecutivo deve considerarsi tuttora perdurante, onde il detto processo, pur non potendo ancora essere riassunto, non può essere dichiarato estinto.

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