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Articolo 627 Codice di procedura civile — Riassunzione

Articolo 627 Codice di procedura civile — Riassunzione

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8683/2017

A seguito dell’introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della l. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 282 c.p.c, nasce con la sua stessa pubblicazione.

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Cass. civ. n. 24447/2011

A seguito dell’introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte dell’art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l’art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l’opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il “dies a quo” del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell’immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione ai sensi dell’art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione.

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Cass. civ. n. 22283/2009

Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all’esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l’estinzione sia dichiarata o con l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 308 c.p.c., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, o con la sentenza d’appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.

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Cass. civ. n. 21882/2004

In caso di opposizione di terzo avverso l’esecuzione esattoriale, qualora sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione, spetta al giudice dell’esecuzione fissare il termine di riassunzione, mentre il concessionario procedente deve provvedere alla riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato (e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione) ed eseguire il primo incanto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla riassunzione, ex art. 62, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, a pena di inefficacia del pignoramento.

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Cass. civ. n. 13571/2004

L’art. 627 c.p.c., nello stabilire che «il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione» individua nella data di detta comunicazione il termine ultimo di decorrenza da cui calcolare il periodo di sei mesi entro il quale (pena l’estinzione) il processo esecutivo deve comunque essere riassunto (nonostante la possibilità di impugnazione); ed il giudice dell’esecuzione può provvedere alla predetta fissazione solo rispettando tale data ultima e tale termine di sei mesi, che comunque prevalgono sulla data eventualmente più lontana e sul termine eventualmente più lungo fissati dal giudice medesimo. (Nella specie il giudice dell’esecuzione aveva ordinato che il processo rimanesse sospeso sino all’esito del giudizio civile relativo all’opposizione; la S.C ha confermato la sentenza d’appello, che aveva interpretato l’ordinanza nel senso che comunque il termine non poteva superare il disposto di cui all’art. 627 c.p.c., dovendosi altrimenti ritenere radicalmente nullo il provvedimento che avesse accordato un maggior termine finale di sospensione, in violazione dell’art. 153 c.p.c.).

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