17 Mar Articolo 628 Codice di procedura civile — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento
Posted at 10:29h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo VI – Della sospensione e dell’estinzione del processo > Capo I – Della sospensione del processo
L’opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 2645/1962
La sospensione ex lege del termine di efficacia del pignoramento, prevista dall’art. 628 c.p.c. per l’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi non può estendersi alla diversa ipotesi di opposizione di terzi, per la quale è prevista solo la sospensione, ad istanza di parte, con cauzione o senza, del processo nel concorso di gravi motivi.
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