17 Mar Articolo 626 Codice di procedura civile — Effetti della sospensione
Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21860/2007
A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l’art. 42 c.p.c. espressamente prevede l’impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l’effetto indicato dall’art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili – a seconda del regime applicabile ratione temporis – l’opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 24045/2004
Gli effetti della sospensione dell’esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 624 c.p.c., sono comunque circoscritti entro l’ambito del processo esecutivo in corso (nel quale detto provvedimento è destinato ad incidere), e non influiscono, viceversa, sull’azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, nè sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo, tale essendo il principio di diritto enucleabile dal disposto dell’art. 626 del codice di rito (a mente del quale «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»), la cui portata è, appunto, quella di limitare la vicenda sospensiva al solo, concreto esercizio dell’azione così come sviluppatasi in seno ad uno specifico procedimento.
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