Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3648 del 17 giugno 1985

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3648 del 17 giugno 1985

Testo massima n. 1

Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l’effettuazione del pignoramento con le formalità prescritte dall’art. 555 c.p.c. [ ivi inclusa la trascrizione ] non provveda agli adempimenti di cui all’art. 599 secondo comma c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e cioè alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice della esecuzione per sentir dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 c.p.c., non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione [ contrattuale o giudiziale ], del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell’art. 757 c.c. Questo principio non trova ostacolo nel disposto dell’art. 2913 c.c., circa l’inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, il quale riguarda la diversa ipotesi degli atti con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà, o costituisca in favore di altri diritti reali sull’immobile oggetto di esecuzione.

Testo massima n. 2

Qualora un bene, in comunione fra il debitore ed altre persone non obbligate verso il creditore, venga pignorato da quest’ultimo come oggetto di proprietà esclusiva del debitore medesimo, ai suddetti partecipanti non obbligati deve riconoscersi la facoltà di proporre opposizione di terzo, a norma dell’art. 619 c.p.c., e l’accoglimento di tale opposizione, implicando il riconoscimento dell’invalidità del vincolo del pignoramento limitatamente alle quote non di spettanza del debitore, comporta che il giudice della esecuzione deve circoscrivere l’espropriazione alla quota del debitore stesso, scegliendo fra le possibilità contemplate dall’art. 600 c.p.c. [ separazione in natura, vendita della quota indivisa, ordine di divisione ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze