14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7169 del 2 agosto 1997
Testo massima n. 1
In sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato [ in regime di comunione legale ] con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell’altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento [ che deve essere ricevuta dal detto opponente, ex art. 599, secondo comma, c.p.c. ] sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene [ giusta la previsione di cui all’art. 600 stesso codice ], mentre risultano ininfluenti tutte le ulteriori vicende relative allo svolgimento del processo esecutivo, quali la omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto, delle quali è da ritenersi destinatario esclusivamente il debitore, e non anche l’eventuale comproprietario non coobbligato.
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Testo massima n. 2
Nel corso dell’esecuzione forzata promossa dal creditore di uno solo dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo [ ove si faccia valere il carattere non familiare del credito azionato, ovvero la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell’altro coniuge ], quanto della opposizione agli atti esecutivi [ ove si intenda denunciare che l’esecuzione interferisce processualmente sulla propria posizione, con conseguente privazione del potere di separazione della quota ], così che, sul piano della corretta individuazione del giudice da adire, nel primo caso, la competenza sarà determinata secondo il criterio del valore del bene in contestazione, mentre, nel secondo, essa spetterà, comunque, al giudice dell’esecuzione, ex art. 617 c.p.c.
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