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Articolo 553 Codice di procedura civile — Assegnazione e vendita di crediti

Articolo 553 Codice di procedura civile — Assegnazione e vendita di crediti

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [ disp. att. 164 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18719/2017

In tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento “pro solvendo” e non “pro soluto”, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all’uopo occorrendo che quest’ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.

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Cass. civ. n. 7706/2017

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore.

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Cass. civ. n. 20310/2012

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l’hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell’ordinanza predetta, è preclusa a quest’ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.

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Cass. civ. n. 694/2012

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore esecutato che non possa più, anche per ragioni di rito, contestare l’esistenza del proprio debito, non ha interesse a dolersi dell’ordinanza di assegnazione di un suo credito in favore di un suo creditore, anche se quest’ultimo abbia intrapreso l’espropriazione mobiliare presso terzi dopo la dichiarazione del fallimento, ove il provvedimento di assegnazione specifichi che il pagamento deve essere effettuato agli organi della curatela, atteso che la normativa sull’incapacità processuale del fallito è dettata nell’esclusivo interesse della massa e non del singolo debitore del fallito medesimo.

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Cass. civ. n. 17878/2011

Nell’espropriazione presso terzi, se il debitore abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 548, comma primo, c.c. (nella specie, sia per l’impignorabilità del credito, sia per il difetto di una valida procura in capo alla persona che ha reso la dichiarazione per conto del terzo), e ciononostante l’esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo.

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Cass. civ. n. 7508/2011

In tema di espropriazione presso terzi. l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una “datio in solutum”, oltre che la conclusione dell’espropriazione; peraltro l’assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del “debitor debitoris” nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario.

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Cass. civ. n. 11404/2009

L’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell’esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall’estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell’assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell’esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l’onere di dimostrare l’incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.

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Cass. civ. n. 4578/2008

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nell’espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell’ambito dell’attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l’opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l’assegnazione. (Nella specie la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. con cui il terzo aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva prescritta come presupposto per il provvedimento del giudice dell’esecuzione).

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Cass. civ. n. 25946/2007

In tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all’art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell’espropriazione. Peraltro l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo non opera anche l’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale.

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Cass. civ. n. 8242/2003

Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l’esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell’originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta; ne consegue che il giudice dell’esecuzione, in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d’ufficio pretermettere dall’assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d’ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l’intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.

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Cass. civ. n. 5510/2003

Nell’ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell’ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare l’idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell’ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l’ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il — parziale — annullamento dell’ordinanza stessa

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Cass. civ. n. 4491/2003

In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell’art. 553 c.p.c. il giudice dell’esecuzione deve disporre l’assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d’ufficio la prescrizione dell’azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge sull’assegno bancario).

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Cass. civ. n. 3976/2003

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.

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Cass. civ. n. 10897/2001

L’ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell’ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell’ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell’ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l’ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell’ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva).

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Cass. civ. n. 4494/2001

Nell’espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all’art. 552 (Recte: 553 – N.d.R.) c.p.c., emesso dal giudice dell’esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore; cosicché l’ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all’assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta «materiale assegnazione delle somme» attiene al pagamento o all’adempimento dell’obbligazione di consegna ed è estranea all’ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.

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Cass. civ. n. 6291/1998

A seguito della instaurazione di una procedura di espropriazione presso terzi da parte del creditore di un soggetto successivamente dichiarato fallito (ed a sua volta riconosciuto, dal giudice dell’esecuzione, legittimo creditore dell’espropriando), il terzo autore del pagamento — effettuato in attuazione del provvedimento di assegnazione emanato, ex art. 553 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione — non assume la veste di litisconsorte necessario nel successivo giudizio instauratosi, a seguito del fallimento del suo originario creditore, per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso, ex art. 67 l. fall., in conseguenza della sua posizione di extraneus tanto rispetto al conflitto tra il suo originario creditore avente titolo all’adempimento e la massa dei creditori di questi, destinati a conseguire il soddisfacimento delle proprie pretese nell’ambito e nei limiti della distribuzione concorsuale, quanto rispetto al conflitto tra il creditore del fallito destinatario del provvedimento di assegnazione (e del relativo pagamento) e la curatela del fallimento che, di quel pagamento, abbia richiesto la revoca per violazione del principio della par condicio in seno alla procedura concorsuale. (Nella specie, il fallimento di una società aveva chiesto la revoca del pagamento ottenuto, a seguito di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da un istituto bancario creditore del fallito per effetto di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata nei confronti di altro istituto di credito. La S.C., nel confermare la declaratoria di revoca del pagamento ex art. 67, secondo comma, l. fall., ha ancora evidenziato la irrilevanza, ai fini della necessità del litisconsorzio, della circostanza secondo cui la banca espropriata in qualità di terzo si trovasse nella condizione di depositaria irregolare delle somme versate dal fallito, con conseguente acquisto della proprietà del denaro al momento del versamento ed obbligo di restituzione del solo equivalente pecuniario).

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Cass. civ. n. 8215/1996

Con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all’art. 553 c.p.c. il giudice dell’esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell’assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d’ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l’onere della prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.

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