14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17878 del 31 agosto 2011
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione presso terzi, se il debitore abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 548, comma primo, c.c. [ nella specie, sia per l’impignorabilità del credito, sia per il difetto di una valida procura in capo alla persona che ha reso la dichiarazione per conto del terzo ], e ciononostante l’esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo.
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